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Pro­prie­tà

La legit­ti­ma dife­sa è pos­si­bi­le anche in caso di fur­to o vio­la­zio­ne di domicilio?

La legittima difesa è possibile anche in caso di furto o violazione di domicilio?

La legit­ti­ma dife­sa è quella neces­sa­ria a scon­gi­ura­re un attac­co ille­ci­to in atto con­tro se stes­si o con­tro un altro.

L’au­to­di­fe­sa è un clas­si­co nel­l’am­bi­to del­l’e­sa­me del­le cono­scen­ze spe­cia­li­sti­che — e natur­al­men­te anche ele­men­ta­re per la pra­ti­ca professionale!

La legit­ti­ma dife­sa è pre­sen­te in tre leg­gi con­tem­po­ra­nea­men­te, e pre­ci­sa­men­te nel § 32 StGB, in § 227 BGB e anche nella Leg­ge sug­li ille­ci­ti ammi­nis­tra­ti­vi in § 15 OWiG.
Nel­l’ar­ti­co­lo di oggi, tut­ta­via, non mi occu­po dirett­amen­te del­la legit­ti­ma dife­sa come giu­sti­fi­ca­zio­ne e dei suoi sin­go­li ele­men­ti. Quan­do è pos­si­bi­le invo­ca­re la legit­ti­ma dife­sa, cioè attac­ca­re fisi­ca­men­te qual­cu­no sen­za esse­re per­se­gui­bi­li, è descritto in det­taglio nel tes­to del­la leg­ge. Quan­do si pre­pa­ra l’e­sa­me 34a nei cor­si o nei libri, il para­gra­fo sul­l’­au­to­di­fe­sa è semp­re descritto in modo det­ta­gli­a­to e con esem­pi illustrativi.

Un pug­no, un attac­co! Difen­der­si, auto­di­fen­der­si! Va bene?

Nel­l’e­sa­me del­la peri­zia nel mes­tie­re di guar­dia ai sen­si del § 34a del GewO, almeno una doman­da è qua­si semp­re rivol­ta all’­au­to­di­fe­sa, ad esem­pio ai pre­sup­pos­ti per cui si è auto­riz­za­ti ad agi­re in auto­di­fe­sa. La legit­ti­ma dife­sa è un’im­portan­te giu­sti­fi­ca­zio­ne per inter­ve­ni­re con­tro gli aggres­so­ri sen­za ren­der­si per­se­gui­bi­li. Poi­ché la legit­ti­ma dife­sa è un “diritto di tut­ti”, chi­unque può invo­car­la, com­pre­se ovvia­men­te le guar­die giura­te, pur­ché sia­no sod­dis­fat­te le con­di­zio­ni per la legit­ti­ma dife­sa. Se il por­tie­re vie­ne improv­vi­sa­men­te aggre­di­to con un pug­no in vio­la­zio­ne del­la leg­ge, può difen­der­si dal­l’­ag­gres­so­re. Non è per­se­gui­bi­le, anche se l’ag­gres­so­re subis­ce lesio­ni e (si spe­ra) per­de. Fin qui tut­to chia­ro. Ma:

Che dire del fur­to o del­la vio­la­zio­ne di domicilio?

Anche il fur­to o la vio­la­zio­ne di domic­i­lio cos­ti­tuis­co­no un attac­co ille­ga­le, in par­ti­co­la­re al diritto di pro­prie­tà o al diritto di domic­i­lio. In ques­ti esem­pi, è cer­ta­men­te leci­to difen­der­si e usa­re la for­za per res­pin­g­e­re l’at­tac­co! Tut­ta­via, la pro­por­zio­na­li­tà e i mez­zi uti­liz­za­ti per la dife­sa devo­no semp­re esse­re pre­si in considerazione.

Qua­li sono gli inter­es­si giuri­di­ci che posso­no esse­re ogget­to di autodifesa?

Mol­ti stu­den­ti pens­a­no erro­n­ea­men­te che si pos­sa usa­re la for­za per auto­di­fe­sa solo in caso di attac­co fisi­co a se stes­si (auto­di­fe­sa) o a un’al­tra per­so­na (assis­ten­za di emer­gen­za). Ma ques­to è sba­gli­a­to! In linea di prin­ci­pio, qual­si­a­si inter­es­se giurid­ico (indi­vi­dua­le) è in gra­do di auto­di­fen­der­si. Olt­re alla vita, all’­in­te­gri­tà fisi­ca e alla salu­te, sono com­pre­si anche la pro­prie­tà, l’o­no­re, i beni (ecc.) di una persona. 

Un ladro può esse­re il pro­prie­ta­rio di una cosa rubata?

Un ladro può essere il proprietario di una cosa rubata?

Più vol­te mi ven­go­no pos­te doman­de sul con­ten­uto dell’esame.

D’o­ra in poi, nel blog appro­fon­dirò occa­sio­nal­men­te le doman­de più fre­quen­ti sug­li argo­men­ti d’e­sa­me, in par­ti­co­la­re quel­le che caus­a­no con­ti­nu­a­men­te con­fu­sio­ne a mol­ti partecipanti.
Di recen­te, ho rice­vu­to una richies­ta da par­te di un allie­vo che vole­va uti­liz­za­re il pro­gram­ma Por­ta­le di app­ren­di­men­to per mate­ria pre­pa­ra­to per l’e­sa­me 34a online. Mi ha det­to che pre­su­mi­bilm­en­te c’era un errore nel­le doman­de del test sul portale:

“Quan­do qual­cu­no ruba qual­co­sa, l’ha ruba­ta a qual­cun alt­ro. La ris­pos­ta cor­ret­ta nel por­ta­le di app­ren­di­men­to è che il ladro è il pro­prie­ta­rio del­l’og­get­to. Non può esse­re gius­to. Come può un ladro esse­re il pro­prie­ta­rio se ha pre­so qual­co­sa da qual­cun alt­ro con­tro la sua volon­tà? Deve esse­re sbagliato!”.

 

Vedia­mo bre­ve­men­te i fat­ti sot­to il pro­fi­lo pena­le e civile

Inn­an­zi­tutto, quan­do si trat­ta di rispon­de­re alle doman­de del­l’e­sa­me, è importan­te sape­re se la doman­da riguar­da il diritto pena­le o il diritto civi­le — o ent­ram­bi. Di con­se­guen­za, è neces­sa­rio esami­na­re in par­ti­co­la­re qua­li rea­ti del Codi­ce pena­le (StGB) e/o il Codi­ce civi­le tedes­co (BGB) applicare.

Se si guar­da al Codi­ce pena­le ai sen­si del § 242 fur­to e si osser­va­no i fat­ti descrit­ti, ci si ren­de subi­to con­to che ciò si appli­ca ai fat­ti del caso. Una per­so­na sot­trae una cosa mobi­le a un’al­tra per­so­na sen­za esser­ne auto­riz­za­ta, per appro­pri­ar­sene. Il ladro vuo­le tene­re per sé i beni ruba­ti. Agis­ce illegalmente.
Tut­ta­via, a ques­to pun­to non è pos­si­bi­le tro­va­re nulla sul­le paro­le chia­ve Pro­prie­tà o pos­ses­so — Per ques­to biso­gna guar­da­re al BGB.

Il BGB pre­ve­de § 854 Acqui­si­zio­ne del pos­ses­so sta­bi­lis­ce che il pro­prie­ta­rio è colui che pos­sie­de il pote­re effet­tivo sul­la cosa ha. E ques­to ci ripor­ta dirett­amen­te alla doman­da ini­zia­le: la Il ladro è l’im­me­dia­to pro­prie­ta­rio del­l’og­get­to ruba­toper­ché eser­ci­ta il pote­re effet­tivo sul­la cosa. Può, ad esem­pio, uti­liz­za­re l’og­get­to o spostar­lo in un alt­ro luo­go. Non dipen­de dal­la volon­tà di tras­fer­i­re, cioè il ladro diven­ta pro­prie­ta­rio, anche se il pre­ce­den­te pro­prie­ta­rio non lo vuo­le. Tut­ta­via, è anche vero che il Pos­ses­so del ladro difet­to­so è. Il legit­ti­mo pro­prie­ta­rio ha un diritto a cau­sa del­la pri­va­zio­ne del pos­ses­so da par­te del ladro. Riven­dica­zio­ne per riot­te­ne­re la sua proprietà.

In Ger­ma­nia, la pro­prie­tà è già garan­ti­ta dal­la Leg­ge fon­da­men­ta­le all’art. 14 pro­tet­to — a tut­ti è con­sen­ti­to di acqui­si­re auto­nom­amen­te la pro­prie­tà del­le cose e lo Sta­to garan­tis­ce ques­to diritto.
Qual è la situa­zio­ne del­la pro­prie­tà nel caso descritto? Il ladro diven­ta anche pro­prie­ta­rio del­l’og­get­to? No!
Ment­re il pro­prie­ta­rio ha il pote­re effet­tivo su una cosa, il tito­la­re ha il pote­re lega­le. Pro­prie­ta­rio e pos­ses­so­re posso­no esse­re iden­ti­ci. Ad esem­pio, se si acquis­ta un sac­chet­to di riso al super­mer­ca­to, quan­do si paga si acqui­sis­ce la pro­prie­tà del­l’og­get­to. Allo stes­so tem­po, sie­te il pro­prie­ta­rio del sac­chet­to di riso, per­ché ave­te il pote­re effet­tivo sul­la cosa. Se presta­te il vos­tro tra­pa­no a un vici­no, rimane­te voi il pro­prie­ta­rio del tra­pa­no. Tut­ta­via, il vici­no diven­ta il pro­prie­ta­rio e può usa­re la mac­chi­na per fora­re il muro del­la sua casa a piacimento.
Il I pote­ri del pro­prie­ta­rio sono defi­ni­ti nel § 903 BGB. rego­la­to. In demar­ca­zio­ne dal pro­prie­ta­rio, il Pro­prie­ta­rio non il pote­re effet­tivo su una cosa, ma la auto­ri­tà lega­le. Se comun­que non è pro­prie­ta­rio del­la cosa nel­lo stes­so momen­to, può otte­ne­re dal pro­prie­ta­rio del­la cosa, ad esem­pio, la Pubbli­ca­to in modo che il pro­prie­ta­rio acqui­sis­ca anche il pote­re effet­tivo (pos­ses­so) sul­la cosa.

Rias­su­men­do brevemente

Un ladro diven­ta pro­prie­ta­rio del­la cosa ruba­ta nel momen­to in cui eser­ci­ta un pote­re effet­tivo sul­l’og­get­to. Tut­ta­via, il pos­ses­so è con­side­ra­to difet­to­so. Il pro­prie­ta­rio ori­gi­na­rio o il pos­ses­so­re ha un diritto di resti­tu­zi­o­ne (even­tu­al­men­te di ris­ar­ci­men­to dan­ni) nei con­fron­ti del ladro che ha ille­gal­men­te (in inter­fe­ren­za ille­ci­ta) ha agi­to. Tut­ta­via, il ladro non è il pro­prie­ta­rio del­la cosa, poi­ché l’og­get­to ruba­to appar­tiene di diritto a qual­cun altro.
 

Ave­te doman­de anche sul­l’e­sa­me del­le cono­scen­ze spe­cia­li­sti­che ai sen­si del § 34a GewO in mate­ria di vigilanza?

Quin­di è suf­fi­ci­en­te pubbli­car­li nel forum: https://www.sachkunde-34a.de/sachkundepruefung-34a-forum-fragen
Un alt­ro let­to­re o io, in quan­to auto­re di ques­ta pagi­na, pos­sia­mo cer­ta­men­te rispon­de­re alla sua domanda.

 

A pro­po­si­to: Se sie­te com­ple­ta­men­te Pre­par­ar­si in modo com­ple­to all’e­sa­me e doman­de indi­vi­dua­li rispon­de­re semp­re in modo com­pe­ten­te Pos­so dar­vi il eLear­ning su www.sachkun.de rac­co­man­da­re. Pote­te tro­va­re in ques­to Por­ta­le di app­ren­di­men­to ricer­ca­re le doman­de già pos­te e por­re le pro­prie sen­za limi­ti. Le doman­de saran­no pron­ta­men­te ris­pos­te in quella sede da Docen­ti spe­cia­liz­za­tiche cono­sco­no bene la materia!

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