Ent­ra­re nel set­to­re del­la sicu­rez­za nono­stan­te la fedi­na pena­le sporca?

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Erdo­gan Mugan ha scritto 1 anno fa

Se ho la fedi­na pena­le spor­ca, pos­so comun­que fare la licen­za 34a?

1 Ris­pos­te
Com­pe­tenza 34a Staff ha ris­pos­to 1 anno fa

In ogni caso, è pos­si­bi­le sot­to­por­si all’e­sa­me per­ita­le ai sen­si del § 34a Gewo. L’IHK non con­trolla le cond­an­ne pre­ce­den­ti. Non è ques­to il com­pi­to del­l’IHK, ma l’e­sa­me del­la qua­li­fi­ca richies­ta. In caso di dub­bio, tut­ta­via, non vi sarà per­mes­so di lavora­re per­ché non ave­te la neces­sa­ria affi­da­bili­tà. Ques­ta vie­ne veri­fi­ca­ta dal­l’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te quan­do il (poten­zia­le) dato­re di lavoro ne fa richies­ta tra­mi­te il regis­tro del­le guar­die. L’au­to­ri­tà di resi­den­za ottiene infor­ma­zio­ni anche da altri uffi­ci, ad esem­pio dal Regis­tro cen­tra­le fede­ra­le o dal­l’Uf­fi­cio fede­ra­le per la pro­te­zio­ne del­la Costituzione.

Per quan­to riguar­da le cond­an­ne precedenti:
Se si rice­ve una mul­ta pari o supe­rio­re a 90 ali­quo­te giorn­a­lie­re, si è con­side­ra­ti in pos­ses­so di una fedi­na pena­le. Può anche dipen­de­re dal tipo di cond­an­na pre­ce­den­te e da quan­to tem­po è sta­ta com­mes­sa. I rea­ti com­mes­si nel­l’am­bi­to del diritto pena­le mino­ri­le di soli­to non sono più rile­van­ti in segui­to. Se sie­te sta­ti cond­an­na­ti per un rea­to, ques­to può chia­ra­men­te impe­dir­vi di lavora­re, a secon­da del tipo di reato.
La decis­io­ne fina­le spet­ta all’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te. La decis­io­ne non si basa solo sui dati del cer­ti­fi­ca­to di buo­na cond­ot­ta (este­so), ma anche sul­le infor­ma­zio­ni rela­ti­ve a even­tua­li inda­gini e accer­ta­men­ti in cor­so da par­te del­le auto­ri­tà di poli­zia, del­l’Uf­fi­cio per la pro­te­zio­ne del­la Cos­ti­tu­zi­o­ne o sul­le infor­ma­zio­ni dis­po­ni­bi­li pres­so l’au­to­ri­tà di resi­den­za. Ques­to con­trol­lo com­ple­to vie­ne effet­tua­to nel­l’am­bi­to del­la noti­fi­ca al regis­tro del­le guar­die, che l’isti­tu­to di vigi­lan­za è ten­uto a fare.
Vi con­siglio di parl­a­re in anti­ci­po e in modo proat­tivo con l’au­to­ri­tà loca­le competente.
Ci sono num­ero­si esem­pi in pas­sa­to in cui anche cond­an­ne pre­ce­den­ti rile­van­ti non han­no impe­di­to a una per­so­na di lavora­re come guar­dia giura­ta. In caso di dub­bio, tut­ta­via, si trat­ta di una decis­io­ne indi­vi­dua­le del­l’­au­to­ri­tà, che ha un cer­to pote­re discrezionale.

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