Archi­vio

§ 227 BGB

La legit­ti­ma dife­sa è pos­si­bi­le anche in caso di fur­to o vio­la­zio­ne di domicilio?

La legittima difesa è possibile anche in caso di furto o violazione di domicilio?

La legit­ti­ma dife­sa è quella neces­sa­ria a scon­gi­ura­re un attac­co ille­ci­to in atto con­tro se stes­si o con­tro un altro.

L’au­to­di­fe­sa è un clas­si­co nel­l’am­bi­to del­l’e­sa­me del­le cono­scen­ze spe­cia­li­sti­che — e natur­al­men­te anche ele­men­ta­re per la pra­ti­ca professionale!

La legit­ti­ma dife­sa è pre­sen­te in tre leg­gi con­tem­po­ra­nea­men­te, e pre­ci­sa­men­te nel § 32 StGB, in § 227 BGB e anche nella Leg­ge sug­li ille­ci­ti ammi­nis­tra­ti­vi in § 15 OWiG.
Nel­l’ar­ti­co­lo di oggi, tut­ta­via, non mi occu­po dirett­amen­te del­la legit­ti­ma dife­sa come giu­sti­fi­ca­zio­ne e dei suoi sin­go­li ele­men­ti. Quan­do è pos­si­bi­le invo­ca­re la legit­ti­ma dife­sa, cioè attac­ca­re fisi­ca­men­te qual­cu­no sen­za esse­re per­se­gui­bi­li, è descritto in det­taglio nel tes­to del­la leg­ge. Quan­do si pre­pa­ra l’e­sa­me 34a nei cor­si o nei libri, il para­gra­fo sul­l’­au­to­di­fe­sa è semp­re descritto in modo det­ta­gli­a­to e con esem­pi illustrativi.

Un pug­no, un attac­co! Difen­der­si, auto­di­fen­der­si! Va bene?

Nel­l’e­sa­me del­la peri­zia nel mes­tie­re di guar­dia ai sen­si del § 34a del GewO, almeno una doman­da è qua­si semp­re rivol­ta all’­au­to­di­fe­sa, ad esem­pio ai pre­sup­pos­ti per cui si è auto­riz­za­ti ad agi­re in auto­di­fe­sa. La legit­ti­ma dife­sa è un’im­portan­te giu­sti­fi­ca­zio­ne per inter­ve­ni­re con­tro gli aggres­so­ri sen­za ren­der­si per­se­gui­bi­li. Poi­ché la legit­ti­ma dife­sa è un “diritto di tut­ti”, chi­unque può invo­car­la, com­pre­se ovvia­men­te le guar­die giura­te, pur­ché sia­no sod­dis­fat­te le con­di­zio­ni per la legit­ti­ma dife­sa. Se il por­tie­re vie­ne improv­vi­sa­men­te aggre­di­to con un pug­no in vio­la­zio­ne del­la leg­ge, può difen­der­si dal­l’­ag­gres­so­re. Non è per­se­gui­bi­le, anche se l’ag­gres­so­re subis­ce lesio­ni e (si spe­ra) per­de. Fin qui tut­to chia­ro. Ma:

Che dire del fur­to o del­la vio­la­zio­ne di domicilio?

Anche il fur­to o la vio­la­zio­ne di domic­i­lio cos­ti­tuis­co­no un attac­co ille­ga­le, in par­ti­co­la­re al diritto di pro­prie­tà o al diritto di domic­i­lio. In ques­ti esem­pi, è cer­ta­men­te leci­to difen­der­si e usa­re la for­za per res­pin­g­e­re l’at­tac­co! Tut­ta­via, la pro­por­zio­na­li­tà e i mez­zi uti­liz­za­ti per la dife­sa devo­no semp­re esse­re pre­si in considerazione.

Qua­li sono gli inter­es­si giuri­di­ci che posso­no esse­re ogget­to di autodifesa?

Mol­ti stu­den­ti pens­a­no erro­n­ea­men­te che si pos­sa usa­re la for­za per auto­di­fe­sa solo in caso di attac­co fisi­co a se stes­si (auto­di­fe­sa) o a un’al­tra per­so­na (assis­ten­za di emer­gen­za). Ma ques­to è sba­gli­a­to! In linea di prin­ci­pio, qual­si­a­si inter­es­se giurid­ico (indi­vi­dua­le) è in gra­do di auto­di­fen­der­si. Olt­re alla vita, all’­in­te­gri­tà fisi­ca e alla salu­te, sono com­pre­si anche la pro­prie­tà, l’o­no­re, i beni (ecc.) di una persona. 

Impron­ta
it_ITIT